SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

 

N. 4976

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2001

in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

 

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 1983)

 

del disegno di legge

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

(V. Stampato Camera n. 4859)

 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

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Atti parlamentari - 2 - Senato della Repubblica - N. 4976

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 

e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati MICHIELON, CAPARINI, CAVALLERE, Ct, COPERCINI,DOZZO, FAUSTINELLI, GNAGA, GRUGNETTI, PAGLIARINI, PAROLO,STEFANI e VASCON (99); MAMMOLA, FLORESTA, PALUMBO e MICCICHE (241); SCALIA, GALLETTI, TURROM e PROCACCI (294); SCALIA (328);BALOCCHI, ALBORGHETTT, BAGLIANI, BARRAL, BIANCHI CLERICI,FONTAN, FRIGERTO, MARTINELLI, SANTANDREA, STEFANI e VASCON (486);GALDELLI, BRUNO Eduardo e DILIBERTO (538); GALLETTI (540); GALLETTI(545); GALLETTI (550); BERSELLI (642); BERSELLI (643); SAVARESE (696);MARTINAT e SIMEONE (738); MARTINAT, DELMASTRO DELLE VEDO YERASI e ZACCHERA (744); STORACE (797); TRANTINO (832); PASETTO Nicola (883); URSO (1491); OLIVO e BOVA (1840); BECCHETTI (1961); CENTO,PISAPIA, BUFFO, DE BENETTI, NARDINI, RUZZANTE, SARACENI, SCALIA,TURRONI, VENDOLA e BIELLI (1973); DI NARDO e CIMADORO (2014);CASINI (2664); MAMMOLA, GAGLIARDI, NAN e DI LUCA (2757); SCALIA e GALLETTI (2758); BERGAMO (3144); DOZZO (3377); SAONARA, MANZATO,SCANTAMBURLO e RUZZANTE (3498); RUZZANTE (3776); BONO (3782);NEGRI, CASCIO, CICU, CUSCUNA, DIVELLA, FOTI, FRATTA PASINI, FRAU,GIACALONE, MARRAS, MAZZOCCHI, POLl BORTONE, RICCI, TASSONE,BASTIANONI, SANTORI e SELVA (3783); GALLETTI (3785); ROTUNDO,MALAGNINO, STANISCI e MASTROLUCA (3889); GALEAZZI (3919);BECCHETTI, MAMMOLA e FLORESTA (4025); BALLAMAN, BAGLIANI,BARRAL, CAPARINI, FAUSTINELLI, SIGNORINI, BALOCCIR, CE,CHINCARINI, DALLA ROSA, FONTAN, RODEGIHERO, SANTANDREA,STEFANI e VASCON (4133); PECORARO SCANLO (4153); STORACE (4348);BENEDETTI VALENTINI (4453); GALLETTI (4554); LORENZETTI, BASSO,BATTAGLIA, BIELLI, BOLOGNESI, BOVA, BRACCO, CAMOIRANO,CAPPELLA, CHIUSOLI, CORSINI, DUCA, FAGGIANO, GIACCO, IOTTI,LENTO, LUCA, LUCIDI, LUMIA, MALAGNINO, MANZATO, PANATTOM,PARRELLI, PENNA, PEZZOM, PITTELLA, RAFFAELLI, RAVA, ROSSLELLO,ROTUNDO, SCHMID, SIGNORINO, TRABATTOM, TURRONI, VIGNI,ACCIARINI e RUZZANTE (4573); GALEAZZI, ALBOM, ARMAROLI,BENEDETTI VALENTINI, BERTUCCI, BONAIUTI, BUONTEMPO, CANANZI,CARLESI, CARRARA Nuccio, CICU, COLLAVINI, COSTA, CUSCUNA,DELMASTRO DELLE VEDO YE, FET, FINO, FRAGALA, FRANZ, GARRA,GIACALONE, LANDI, MANCUSO, MANTOVANO, MAROTTA, MARRAS,MASIERO, MUSSOLINI, RALLO, RANIERI, RICCI, RUZZANTE, SELVA,TRINGALI e URSO (4971); TOSOLIM (5038); BIRICOTTI, GIARDIELLO,ATTILI, DUCA, DE PICCOLI, FREDDA, MASTROLUCA, PANATTOM,RAFFALDIM, ROTUNDO, BASSO, BATTAGLIA, BIASCO, BIELLI, BRUNAILE,CENNAMO, CHERCHI, CORDOM, DAMERI, FAGGIANO, GERARDINI,LABATE, LENTO, OLIVO, PENNA, PITTELLA, RUZZANTE, SICA, STANISCI,SIGNORINO e VIGNI (5166); SODA e BUFFO (5270); NAN e GAGLIARDI (5421);ARMAROLI e MAZZOCCHI (5515); CENTO (5597); MISURACA, AMATO,PRESTIGIACOMO, CARUSO, CUCCU, CHIIUSOLI, LUCIDI, STAGNO D'ALCONTRES, SCALTRITTI, GUIDI, CICU, FILOCAMO, DI NARDO,ACLERNO, PALUMBO e PORCU (5620); OLIVO (5636); ROSSETTO, ACIERNO,ALEMANNO, ARMAROLI, BUONTEMPO, CASINI, COLLAVIM, CUSCUNA, DEL BARONE, FILOCAMO, FRAGALA, GIANNATTASIO, GUERRA, GUIDI, LO

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JUCCO, MARINACCI, MASIERO, MELOGRANI, MICHELINI, NIEDDA, PIVA,RAFFAELLI, RASI, SAIA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TARADASH,TASSONE e ZACCILERA (5714); GALLETTI (5792); ARACU, ACIERNO, AMATO,BERTUCCI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARLESI, COLLAVINI,CONTENTO, CUSCUNA, DE LUCA, DEL BARONE, DI COMITE, DIVELLA,FILOCAMO, FORMENTI, FRATTA PASINI, FRATTINI, GALEAZZI, GALLETTI,GASTALDI, LUCCHESE, MARINACCI, MATRANGA, PAGLIUCA, PRO, PIVA,PRESTIGIACOMO, RADICE, RODEGHIERO, RUSSO, SANTORI, SCALTRITTI,SGARBI e STRADELLA (5983); MISURACA, AMATO, DELFINO Teresio e FRATTA PASINI (6229); FRONZUTI e MIRAGLIA DEL GIUDICE (6488);ACIERNO, FRAGALA, PAGANO, PISAPIA, CIMADORO, PIVETTI, DIVELLA,GIACALONE, mcci, SALES, TRINGALI, FRONZUTI e SCALTRITTI (6514);TERZI, COPERCINI, RODEGHIERO, ROSSI Oreste, STUCCIII, ALBERTINI,BAMPO, BURANI PROCACCINI, CREMA, ERRIGO, FET, GIACALONE,GRUGNETTI, GIJIDI, LIOTTA, MARTINI, PEPE Mario, TARADASH,ZACCHERA, Ct, CHINCARINI, FONTAN, SANTANDREA, STEFANI, VASCON,CUTRUFO, COLLAVINI, BUONTEMPO, CIAPUSCI, MASELLI, CARLESI, PACE Carlo, LUCCHIESE e DELL'UTRI (6563); MORONI (6770)

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DISEGNO DI LEGGE

Art 1. (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)

1. Il Governo delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della proce- dura di cui all'articolo 4, un decreto legisla- tivo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della Legislazione vigente concemente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed al criteri direttivi di cui all'articolo 2. 2. II Governo è altresi delegato ad adot- tare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all' articolo 2, di- sposizioni per integrare, coordinare e armo- nizzare ii nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonch disposizioni di carattere transitorio. Art. 2. (Principi e criteri direttivi) I decreti legislativi dl cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tu- tela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali de-

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rivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidita della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei Seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonchè con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia; b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze; c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonch del sog- getti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia 6 di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonch, solo per esigenze di carattere sovraregionale, Ed Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intraiclo alla si- curezza della circolazione; d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate Ed prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; e) prevedere che il Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto; f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri: 1) distinguere in base ad idonei parametni teenici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale conjigurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale; 2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per II bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle

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strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l'obbligo di illuminare in maniera adeguata I tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, noncèh la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sul viadotti e sui cavalcavia, nonchè di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo I tratti fiancheggiati da alberi, corsi d' acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Cli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia piùi a destra; 3) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale; 4) rivedere La classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo; 5) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessit produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte deli' acqua; g) ai soil fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero del fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina gene- rale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico; h) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri: 1) assicurare ii miglioramento delle condizioni di accessibilit per gil utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli; 2) garantire ii rispetto delle esigenze del portatori di handicap; 3) assicurare ii coordinamento tra le diverse moda1it di trasporto; 4) assicurare La maggiore sicurezza della circolazione stradale;

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5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, delI'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico; 6) garanrire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobiliffi e della sicurezza e quelle di tutela dell' ambiente; 7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pe- donale e ciclistico; i) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano gia obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programina di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati; 1) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto; m) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilita e sul traffico acquisite dagli end proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediata- mente disponibili, al fine di assicurare una pitt efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza; n) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, di fornire I dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada; o) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuita della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprie- taxi delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonch ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;

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p) elevare, al fini della circolazione nelle piccole isole, il liniite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km; q) semplificare le procedure per La realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per La sicurezza stradale, con particolare riferimento a quell finalizzati al controllo della velocita nei centri abitati e all' installazione di dispositivi rallentatori di velocita e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale; r) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle di- rettive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci; s) rivedere la disciplina della velocita dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonchè alle modalitàt di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenfi, i limiti massimi di velocit previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km l'ora; 0 contemplare uno specifico reato per chiunque promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle wee pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa, prevedendo La sanzione, per La violazione di tale norma, dell' arresto da uno a otto mesi e dell' ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonch La sanzione accessonia della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro delia patente di guida; u) prevedere l'obbligo di introdurre i se- guenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indinizzi co- munitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova costru-

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zione a decorrere dal 10 luglio 2002; 2) air bag per guidatore e passeggero anteriore in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 10 luglio 2002; 3) avvisatore che segnali ii superamento della velocit massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata La cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tall dispositivi; v) prevedere che La mancata installazione o La manomissione dei clispositivi di cui alla lettera u) siano sanzionate analoga- mente a quanto gi previsto per La mancata installazione o La manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo; prevedere altresi, fermo restando quanto previsto ai numeri 1) e 2) deLla Lettera it), che l' introduzione dell' obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni; z) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell' ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i veLocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione eLettrica, nonch le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti pii di un rimorchio; aa) prevedere, in materia di sagoma Limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire Lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con La normativa comunitaria; bb) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico ii complesso delLe norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per L'omologazione, nonchè agli accertamenti dei requisiti di idoneità alLa circolazione dei veicoli; cc) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo L'obbligo del contrassegno iden-

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tificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonchè del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di cui alla lettera iii); dd) prevedere che i pattini a rotelle, nonchè le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare ii comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta; ee) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonchè la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica; if) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e prevedendo in ogni caso idonei percorsi altemativi; gg) prevedere per gil autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno Carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonchè per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi cli cui alla presente lettera; hit) aggiomare e rivedere le norme per l'ammissione, l'immatricolazione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi noncèh per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonchè prevedere per i mezzi di proprieth dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà;

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ii) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private auto- rizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo La perioclicità e le modalità dei controlli; prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi; ii) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con ii coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida di categoria B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile, anche in ore nottume; nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a seconda della gravità dell' errore; mm) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 deLl'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'arti- cob 19 del decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; nn) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana; co) ampliare le competenze deL Comitato tecnico di cui all' articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:

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1) elaborare linee guida per La valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto ii profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali; 2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali; 3) esprimere pareri per i nuovi adatta- mend e dispositivi per la guida dei veicoli da pane di persone disabili o ii loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test; 4) fornire indicazioni circa Ia possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da pane di conducenti muniti di patente di categoria B speciale; pp) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare Ia mobiità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti; qq) introdurre Ia patente a punti, secondo i seguenti criteri: 1) Ia validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dali' articolo 126 delbo stesso codice, dove essere subordinata alla sussistenza di un puntegglo da 0 a 20. AlI'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo puntegglo viene attribuito a tutte be patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legisladvo di cui alI'articolo 1, comma 1, della presente legge. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cul agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed ii cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme able quail fa rinvio I'attuale formulazione deli'ar- ticobo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di compor-

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tamento indicate nel titolo V dello stesso codice; 2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi deli' attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi deli' attuale for- mulazione del medesimo anicolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosit insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende 1' agente accertatore, entro tre giomi dalla defmizione della contesta- zione effettuata, deve dame notizia all' anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiomamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a cib autorizzati o dalle autoscuole, consentir di acquisire sei punti. L' attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiomamento dell' anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per ii periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi Ia sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabiito tile singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore

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Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà it titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato atta guida di controllare in tempo reale to stato della propria patente; rr) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui at titolo V del nuovo codice delta strada, subordinando ta revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero atla prestazione di una garanzia, reale o per- sonale anche da pane di un soggetto garante residente in uno Stato detl'Unione europea; ss) rivedere ta disciplina del ritiro, detta sospensione, delta revisione e delta revoca della patente di guida e degil attn documenti di circolazione, anche con riferimento ai sog- geth sottoposti a misure di sicurezza personate e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa comptessiva superiore a 3,5 tonneltate, ovvero di comptessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dett'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di atterazione fisica o psichica corretata att'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; a) nivedere la disciptina delta circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentati e consentendo la circotazione ai veicoti in presenza del titolare dell' autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titotare dell'autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di detega; uu) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicti sia detenminato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente; vv) prevedere, ai fini della tuteta della salute, l'obbligo da pane dette strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate,

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di effettuare, nell' ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all' articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare ii tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonchè I'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando ii rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresi l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nudvo codice della strada; zz) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unit di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dci casi di coma di durata superiore able 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sotto- porre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida valutata dalla comniissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unit riabilitativa che ha seguito 1' evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico progamma riabiitativo. Prevedere inoltre ii ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato; aaa) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonchè l'introduzione di misure volte ad agevolare

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lo svolgimento di raduni e gre e la conser vazione di tutta la documentazione originaria; bbb) prevedere che, per le gare ciclistche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della speciaIe Polizia stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scotia tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare teenico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con ii Ministro dell'intemo, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l' abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scotia tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonchè le relative modalita di svolgimento. L' abilitazione del personale rilasciata dal Ministero dell'intemo; ccc) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due mote e tre mote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell' ambiente e di ridurre l' incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in otternperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elernenti o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre mote; ddd) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione; eee) prevedere faciitazioni ed agevolazioni fiscali per l'imrnatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro mote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazione uno dei quali sia quello elettrico; fff) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneita alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi co-

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mandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione; ggg) prevedere la possibilita di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformita del veicolo alle Caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore eta del conducente; hhh) stabilire ii divieto di collocare all'intemo dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti 0 volumiflosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati; iii) stabilire che: 1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all' am ticolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri; 2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e moto- veicoli; 3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per ii rilascio del certificato di idoneita alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale; 4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statall di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all' intemo della scuola, nell' ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo; 5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;

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6) i corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioril scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Le direttive, le modalita e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito ii Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; 7) al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell' insegnamento dell' educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all' assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire ii certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amniinistrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata 1' attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall' articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità già indicate dall' articolo 208 del nuovo codice della strada e per ii finanziamento delle attività connesse all' attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; ill) istituire, fenna restando 1' attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricidi, presso ii quale vengano comunicati ed abbinati ii modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate; mmm) aggiomare la disciplina della tar- gatura, prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferma restando 1' attuale sequenza alfanumerica, targhe personalizzate, determinando procedure semplici e rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe; nnn) rivedere Ia normativa relativa ai limiti di velocita ed alla omologazione dei veicoll adibiti ai trasporti eccezionali, unifor-

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mandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea; ooo) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui La pubblica aniministrazione posta in grado di provvedere alla loro identificazione; ppp) escludere dalla disciplina prevista per La circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, La sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta La proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo; qqq) ridefinire La responsabilita degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interes- sati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe; rrr) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centi abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gi esecutivi gil strumenti urbanistici attuativi, Si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposiziorul specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti; sss) prevedere, all'articolo 23, comma 1 3-ter, del nuovo codice della strada, la soppressione delle parole: << di insegne di esercizio>>; ttt) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni

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alle cose o alle persone causati dal difetfi di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.

Art. 3. (Modflca all'articolo 119 del nuovo codice della strada)

1. Al conuna 2-bis dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cul al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall' articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: "medici specialisti" sono inserite le seguenti: nell' area della diabetologia e malattie del ricamblo".

Art. 4. (Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)

1. Ii Govemo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cul all'articolo 1, conuna 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regola- mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificaziom.

Art. 5. (Parere parlamentare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Govemo trasmette gil schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Comrnissioni parlamentari pemianenti. 2. Ciascuna Conunissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giomi dall' assegnazione, indicando specificatamente

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le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. 3. Il Govemo, entro i successivi quarantacinque giomi, esaminati i pared di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per ii parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giomi dall'assegnazione.

Art. 6. (Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei de- creti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal- l'articolo 2 e previo parere delle Cominissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5. I.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono de- dvare nuovi o maggiod oned per ii bilancio dello Stato. 2. Agli oneri dedvanti dall'attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera pp), pad a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante cordspondente dduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscdtto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

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tonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.